Come in ogni altro rapporto lavorativo, anche quello che riguarda il lavoratore disabile prevede precise condizioni per quanto riguarda congedi e permessi.
Il congedo parentale per un lavoratore disabile
Iniziamo con il prolungamento del congedo parentale. Questo periodo ha diritto ad essere pagato, anche se non in forma totale. Il lavoratore disabile percepirà il 30% dello stipendio mensile, calcolato sulla media delle ultime quattro settimane di lavoro. Non sono contemplati gli importi relativi alla tredicesima e derivanti da altre eventuali indennità. Durante il prolungamento del congedo parentale le ferie non possono essere maturate.
I giorni di permesso
Ogni mese, il lavoratore portatore di handicap ha diritto a tre giorni di permesso retribuiti, come regolamentato dall’INPS e precisamente dall’Articolo numero 8 della Legge155/81 . Anche in questo caso, non sono previste né la maturazione delle ferie né il pagamento della tredicesima mensilità. Nei settori privati, sarà cura del datore di lavoro anticipare il compenso al dipendente. Nei settori pubblici invece, il pagamento è erogato dall’Ente di riferimento (INDPAP). È importante ricordare che la retribuzione dei giorni di permesso è assolutamente valida ai fini previdenziali e pensionistici e va dunque dichiarata.
Diverse le modalità di pagamento relative alle due ore di permesso retribuito giornaliero spettanti al lavoratore disabile. Se il soggetto lavora in ambito privato, ha diritto all’intera retribuzione da parte del datore di lavoro. Il compenso verrà poi ripristinato all’azienda tramite conguaglio. La retribuzione, che ammonta al 200% del valore dell’assegno sociale percepito, è di tipo figurativo. Dal momento che il lavoratore può trovarsi di fronte a degli svantaggi ai fini pensionistici, può ricorrere ad una sua integrazione (con contributi di carattere volontari o riscatto). Contribuzioni straordinarie, quali tredicesima, gratifiche , trattamento di fine rapporto e premi sono a discrezione del singolo datore di lavoro e regolamentati dal contratto. Nel caso in cui il disabile lavori in ambito pubblico, è garantita la retribuzione ordinaria ed effettiva delle ore di permesso giornaliere. Nei pubblici impieghi, tali erogazioni sono utili e valide ai fini pensionistici, ma non per la maturazione della tredicesima.