Una sentenza della Cassazione fa rientrare il congedo nel conteggio del periodo di comporto
È una sentenza che precisa i termini di richiesta, comunicazione e fruizione del periodo di congedo straordinario per assistere un famigliare con grave handicap riconosciuto dalla Legge 104/1992: ciò se la richiesta del congedo non era stata preventivamente comunicata al datore di lavoro. L’occasione per il pronunciamento della Cassazione è stata data dal ricorso di un lavoratore dipendente licenziato per aver superato il periodo di comporto. Il periodo di comporto è il totale di giorni di malattia cui ogni lavoratore ha diritto nel corso di un anno.
Il congedo straordinario retribuito per Legge 104/92
Il Decreto Legislativo 151 del 2001 ha previsto la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di assentarsi dal lavoro con un congedo straordinario retribuito:
- per assistere un parente che cui sia riconosciuto handicap grave come dal Legge 104/92
- per un massimo di 2 anni, frazionabile, per l’intero arco della vita lavorativa
- indennità a carico dell’INPS di importo pari all’ultima retribuzione
- conservazione di posto di lavoro
- obbligo di presentare la richiesta di congedo straordinario al datore di lavoro, che deve esprimersi in merito entro dieci giorni
Il caso andato in Cassazione e il licenziamento del lavoratore
Nel caso di cui alla sentenza controversa è accaduto che il lavoratore non abbia comunicato al datore di lavoro di voler sommare un periodo di congedo straordinario al periodo di comporto. Il lavoratore aveva comunicato solo all’INPS – che aveva accettato – la volontà di usufruirne e procedere alla somma.
Il 25, non essendo a conoscenza del prolungamento del periodo di congedo non ha potuto organizzare il lavoro in assenza di quel lavoratore, ricevendone così un danno.
Da qui la conferma del licenziamento, da parte della Corte di Cassazione, del lavoratore che aveva fatto ricorso.